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Estratto dello Statuto

“FONDAZIONE FRIMARIDE E.T.S”

 

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 s.m.i. (di seguito anche “Codice del Terzo Settore” o “CTS” o “Codice”) – a seguito di modifica della “FONDAZIONE FRIMARIDE O.N.L.U.S.” costituita su iniziativa del signor Piercarlo TRAVERSA – una Fondazione denominata:
“FONDAZIONE FRIMARIDE E.T.S.”.
(di seguito “Fondazione”).
L’utilizzo dell’acronimo ETS è subordinato all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
La Fondazione ha sede legale in Pino Torinese e può istituire sedi operative in tutto il territorio nazionale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione ha durata indeterminata.

Articolo 2 – Natura, scopo, attività di interesse generale

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice meglio infra indicate.
In particolare la Fondazione si prefigge di operare a sostegno delle famiglie in condizioni di bisogno e di disagio, con particolare attenzione alla valorizzazione e tutela della vita ed al sostegno delle condizioni di disabilità.
A tal fine la Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire iniziative orientate a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonchè a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio familiare, psicologico e morale derivanti da limitazioni personali, sociali, di non autosufficienza o da difficoltà economiche. La Fondazione intende conseguire le finalità di cui sopra mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale previste alle seguenti lettere del comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

  1. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché’ ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  2. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per realizzare i suoi scopi istituzionali la Fondazione, potrà gestire direttamente, o mediante convenzioni o contratti:

  1. servizi o strutture di accoglienza temporanea, semiresidenziale,residenziale o occupazionale per soggetti disabili, ragazze madri o giovani madri in stato di difficoltà sociale, economica, morale;
  2. progetti innovativi e/o sperimentali a favore dei soggetti disabili,delle ragazze madri o giovani madri e ogni altra forma di servizio finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza, al cambiamento sociale, culturale e normativo, per il miglioramento della qualità della vita, la promozione familiare e l’integrazione nel tessuto sociale dei medesimi soggetti;
  3. attività finalizzate alla promozione culturale, l’addestramento, laformazione e l’aggiornamento di quanti, a titolo professionale o volontario, operano o intendono operare nel campo socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, in particolare per quanto concerne la maternità, la famiglia, l’infanzia, l’adolescenza e la disabilità;
  4. attività di promozione, formazione e sostegno del volontariato;
  5. erogazione di sussidi economici a madri/famiglie in difficoltà;
  6. attività di organizzazione o promozione di convegni o iniziative atti-nenti agli ambiti di attività della Fondazione;
  7. attività di ricerca scientifica sui temi connessi con gli scopi dellaFondazione attuata mediante la realizzazione di progetti, studi ed elaborati sia per iniziativa propria, sia con il supporto di professionalità od istituzioni esterne, in collegamento con le Università, Enti di ricerca e altre fondazioni.

Al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà: ricevere contributi e finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per finanziare attività analoghe promosse o gestite da altri enti, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale; sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e delle organizzazioni di volontariato e associative senza scopo di lucro ; promuovere iniziative di comunicazione e manifestazioni allo scopo di divulgare la propria attività e di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali; svolgere attività di informazione; istituire ed erogare premi e borse di studio; stipulare convenzioni e partenariati per la gestione delle attività istituzionali con altri enti, istituzioni, associazioni e altre fondazioni, sia a livello locale che nazionale e internazionale; intrattenere rapporti e scambi culturali con le università, le associazioni e le fondazioni italiane ed estere operanti nel settore della filantropia, e comunque con ogni altro ente che persegua scopi similari.
Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente che indirettamente, attraverso la concessione – sotto qualsiasi titolo – dei beni della Fondazione ad associazioni, cooperative, enti pubblici e privati operanti nei settori sopra descritti.
La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.

Articolo 3 – Attività diverse e di raccolta fondi.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite, il tutto nei limiti e sotto l’osservanza delle norme vigenti in materia.
La Fondazione potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà tra l’altro:

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, il rilascio di fideiussioni e garanzie, anche reali, l’acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  3. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività.
 

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Statuto in versione integrale

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