Statuto
Estratto dello Statuo
Art. 1 – Costituzione
Su iniziativa del signor Piercarlo TRAVERSA è costituita una Fondazione denominata “FONDAZIONE FRIMARIDE ONLUS”. La “FONDAZIONE FRIMARIDE ONLUS” è un’Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e ha sede in Pino Torinese, via Camandona n.4. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri nell’ambito della Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 2 – Scopi
La Fondazione non ha scopi di lucro, esaurisce le proprie finalità nell’ambito della Regione Piemonte e persegue finalità di solidarietà sociale nel settore socio assistenziale e socio sanitario a sostegno della famiglia in condizioni di bisogno e di disagio, con particolare attenzione alla valorizzazione e tutela della vita ed a sostegno delle condizioni di disabilità. A tal fine la Fondazione si propone di promuovere, organizzare e gestire iniziative orientate a garantire pari opportunità e diritti sociali, nonché a prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio familiare, psicologico e morale derivanti da limitazioni personali, sociali, di non autosufficienza o da difficoltà economiche. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare, gestire e ristrutturare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque posseduti, ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
c) instaurare rapporti di collaborazione con enti similari a carattere nazionale ed internazionale, nonché oltre alla stipula di convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e privati;
d) partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) svolgere opera di sensibilizzazione delle strutture pubbliche e private e di prevenzione sui problemi attinenti la famiglia e la disabilità.
Per il perseguimento dei suoi fini e dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l’altro, gestire direttamente, o mediante convenzioni o contratti:
a) servizi o strutture di accoglienza temporanea, semiresidenziale, residenziale o occupazionale per soggetti disabili, ragazze madri o giovani madri in stato di difficoltà sociale, economica, morale;
b) progetti innovativi e/o sperimentali a favore dei soggetti disabili, delle ragazze madri o giovani madri e ogni altra forma di servizio finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza, al cambiamento sociale, culturale e normativo, per il miglioramento della qualità della vita, la promozione familiare e l’integrazione nel tessuto sociale dei medesimi soggetti;
c) attività finalizzate alla promozione culturale, l’addestramento, la formazione e l’aggiornamento di quanti, a titolo professionale o volontario, operano o intendono operare nel campo socioassistenziale, socio-sanitario, ed educativo in particolare per quanto concerne la maternità, la famiglia, l’infanzia, l’adolescenza e la disabilità…;
d) attività di promozione, formazione e sostegno del volontariato;
e) erogazione di sussidi economici a madri/famiglie in difficoltà;
f) attività di organizzazione o promozione di convegni o iniziative attinenti alle attività della Fondazione;
g) attività di ricerca scientifica sui temi connessi con gli scopi della Fondazione attuata mediante la realizzazione di progetti, studi ed elaborati sia per iniziativa propria, sia con il supporto di professionalità od istituzioni esterne, in collegamento con le Università, Enti di ricerca e altre fondazioni negli ambiti e secondo le modalità definite dai regolamenti governativi in vigore.
È facoltà della Fondazione, in convenzione con gli organismi preposti di:
a) utilizzare nelle proprie strutture obiettori di coscienza, personale in servizio civile, volontari;
b) svolgere tirocini obbligatori o stage di formazione ed aggiornamento per studenti di corsi di laurea, masters o corsi professionali del settore sociale, assistenziale, socio sanitario, educativo e psicologico.
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle suelencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, fermi restando i divieti di legge in materia. Nel rispetto di tale assunto, la Fondazione potrà svolgere attività ed intraprendere operazioni di natura economica e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che, comunque direttamente connesse alle finalità istituzionali, saranno ritenute necessarie, utili o opportune per il raggiungimento dei propri scopi.
……..(omissis)
Art. 3 – Patrimonio – Risorse economiche
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dal fondo di dotazione iniziale costituito dal conferimento effettuato dal socio Fondatore a tale titolo;
– dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti a titolo di patrimonio o di integrazione di patrimonio;
– da ogni altra entrata destinata ad incrementare il patrimonio.
Le risorse economiche per l’attività della Fondazione sono costituite:
– dal fondo di gestione costituito dal conferimento in denaro effettuato dal socio Fondatore a tale titolo;
– dalle elargizioni, lasciti e donazioni disposti a titolo di integrazione del fondo di gestione;
– dai proventi di attività, iniziative ed operazioni svolte in proprio;
– da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi
entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio;
– dal reddito del patrimonio.
In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra
organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, salva diversa destinazione
imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art.4 – Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale
Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse connesse. In caso d’investimento finanziario, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione
provvederà all’investimento del denaro nel modo che riterrà più sicuro e redditizio e comunque
pertinente agli scopi della Fondazione. È fatto assoluto divieto di distribuire sotto qualsiasi forma,
anche indiretta, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale della Fondazione. Sono in
ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 450/97 recante
”disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.
Art. 5 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente della Fondazione;
– il Collegio dei Revisori dei conti
Art. 6 – Amministrazione
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri di cui 5 nominati a vita.
Per perpetuare l’intendimento del fondatore, i cinque membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni dalle dimissioni, dal permanente impedimento o dal decesso. Qualora alcuni membri a vita non volessero o potessero nominare i loro sostituti, provvederanno i rimanenti membri a vita a maggioranza. La durata di dette cariche sarà anch’essa vitalizia.
……..(omissis)
Art.7 – Competenze
Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più alti poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione, per la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione del programma e delle iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione.
In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano allo stesso:
– la programmazione, anno per anno dell’attività sociale;
– la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
– l’organizzazione di convegni, congressi, giornate di studio, seminari, stage di informazione ed
aggiornamento;
– l’approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nel settore;
– la nomina del Presidente, carica che, per la prima volta, verrà rivestita di diritto dal Fondatore fino
a sue dimissioni, impedimento o decesso;
– la nomina del Vice Presidente, del Segretario, di eventuali direttori, procuratori e dipendenti;
– le deliberazioni sulla destinazione dei fondi patrimoniali;
– le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull’accettazione di liberalità quali contributi,
donazioni e lasciti, sull’assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, sulle modifiche patrimoniali;
– le deliberazioni sugli interventi in altri Enti o Società di qualsiasi tipo;
– l’approvazione di regolamenti per la disciplina e il funzionamento delle attività della Fondazione;
– le modifiche statutarie.
Art. 8 – Riunioni
Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte l’anno, per l’approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri. Le modalità ed i termini di convocazione potranno essere determinati con delibera del Consiglio stesso.Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente. I verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9 – Presidente e Vice Presidente
La Fondazione è presieduta e legalmente rappresentata di fronte ai terzi ed in giudizio dal Presidente. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso, firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno sottoponendolo a ratifica alla prima riunione del Consiglio di Amministrazione, provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.
In caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, i suoi poteri sono assunti dal
Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano d’età che sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.
Il Presidente può delegare il proprio potere di firma nelle operazioni bancarie, postali e negli atti amministrativi ad un Consigliere, salvo approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 10 – Segretario Generale
Il Segretario Generale della Fondazione redige i verbali delle riunioni del Consiglio. È incaricato della direzione delle attività organizzative, amministrative contabili, culturali e scientifiche della Fondazione; ne cura l’attuazione secondo le istruzioni del Consiglio di Amministrazione, di cui fa parte, di concerto con il Presidente; riferisce, e sottopone a ratifica il suo operato, al Consiglio di amministrazione.
Art. 11 – Albo dei Benemeriti
L’Albo dei Benemeriti potrà essere composto da eminenti personalità e benefattori, che con la loro opera contribuiscono all’attività della Fondazione.
Art. 12 – Organi di Controllo
L’attività della Fondazione è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti che si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone di adeguata professionalità. I componenti supplenti subentrano in ogni caso di cessazione o di impedimento di uno dei membri effettivi. I Sindaci effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio. L’incarico di Revisore dei Conti è quadriennale e rinnovabile ma incompatibile con la carica di Consigliere. I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri ed elaborano apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi. I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art.13 – Emolumenti
Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo della Fondazione, previsti dal presente statuto, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui così come previsto dall’art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
Art.14 – Durata esercizio finanziario
Gli esercizi finanziari hanno inizio il giorno 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione annualmente redige il bilancio che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno. La Fondazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il Consiglio di Amministrazione predispone entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l’anno successivo, e la relativa relazione. Il bilancio di previsione deve evidenziare la situazione finanziaria ed economica.
Art.15 – Scioglimento
La Fondazione si scoglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
– per avvenuto conseguimento dello scopo statutario:
– per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale:
– per il verificarsi di una causa di scioglimento prevista dalla legge:
In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della Legge 662/96, salvo diversa destinazione della legge.
Art.16 – Clausole di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.
Su semplice richiesta è consegnato o spedito il testo integrale dello Statuto.